Codice di comportamento contro molestie e discriminazioni

Uno strumento per costruire una comunità più inclusiva
e tollerante e contrastare eventuali forme di abuso, molestie e discriminazione.

Definizioni e presupposti fondamentali

Per prima cosa, è importante considerare che gli atteggiamenti violenti possono essere sia espliciti e visibili che impliciti e invisibili. L’obiettivo di questo Codice di condotta è quello di sensibilizzare i membri della sezione sull’esistenza di uno spettro di comportamenti problematici che non si traducono necessariamente con l’evidente atto violento ma che, in maniera meno visibile, alimentano una tendenza generalizzata verso la violenza. Per esempio, una battuta sessista o razzista non fanno che perpetuare una serie di stereotipi negativi nei confronti di interi gruppi sociali e normalizzano un linguaggio ostile, che condizionano la quotidianità e la libertà di moltissime persone.   

Per questo motivo, è necessario affrontare la questione con la consapevolezza che un atto violento è l’espressione ultima di un sistema culturale di valori che si traduce anche in altre forme di abuso che non vanno in nessun modo minimizzate.  

Attraverso questo Codice i membri della sezione posso disporre di maggiori strumenti per riconoscere, nell’ambito del proprio ruolo, delle proprie capacità e delle proprie attitudini, qualsiasi comportamento problematico. Non basta perciò condannare l’atto violento in sè ma è necessario porsi come obiettivo ultimo la modificazione del sistema culturale e di valori che lo alimenta. 

Per comprendere al meglio il presupposto fondamentale del continuum della violenza è utile fare riferimento alla teoria della “piramide della discriminazione e della violenza”, di seguito illustrata:

Di seguito le definizioni fondamentali per descrivere gli elementi più comuni compresi nello spettro dell’abuso e della discriminazione:

1. Abuso Psicologico

Si definisce tecnicamente abuso psicologico qualsiasi atto indesiderato, compresi il confinamento, l’isolamento, l’aggressione verbale, l’umiliazione, l’intimidazione, l’infantilizzazione o qualsiasi altro trattamento che possa diminuire il senso di identità, la dignità e l’autostima di qualcuno.

2. Abuso Fisico

Si definisce tecnicamente un abuso fisico qualsiasi atto deliberato e indesiderato – come ad esempio pugni, percosse, calci, morsi e bruciature – che possa causare traumi fisici o lesioni. Tali atti possono anche consistere in attività fisiche forzate o inappropriate (ad esempio, carichi di allenamento inappropriati in base all’età o al fisico, in caso di lesioni o dolore), consumo forzato di alcolici o pratiche di doping forzato.

3. Abuso Verbale

Si definisce tecnicamente abuso verbale il ripetuto uso improprio ed eccessivo del linguaggio per umiliare qualcuno o per minare la dignità di qualcuno.

4. Violenza sessuale

Si definisce tecnicamente violenza sessuale qualsiasi comportamento di natura sessuale, sia esso non a contatto, a contatto o penetrativo, in cui il consenso è coercitivo/manipolato o non è o non può essere dato.

5. Consenso

Agli scopi della presente normativa, una persona consente se aderisce per scelta, e se dispone della libertà e della capacità per compiere tale scelta. Il consenso può essere in ogni momento ritirato.

6. Molestia

La molestia è un episodio singolo o ripetuto che prevede un comportamento indesiderato o ingiustificato nei confronti di un’altra persona con l’effetto di (i) violare la dignità dell’altro o (ii) creare un ambiente intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo per l’altro.

7. Molestia sessuale

Si definisce tecnicamente molestia sessuale ogni comportamento indesiderato, inclusi anche atteggiamenti di tipo fisico, verbale e non verbale, a connotazione sessuale o qualsiasi altro tipo di discriminazione basata su sesso, identità di genere e orientamento sessuale e che offenda la dignità delle persone negli ambienti di lavoro e di studio.

Rappresenta circostanza aggravante della molestia sessuale l’esistenza di una posizione di svantaggio, asimmetria o subordinazione gerarchica tra la persona vittima di molestie e il presunto autore o la presunta autrice.

Sono esempi di molestie sessuali i seguenti comportamenti:

  1. Richieste implicite o esplicite di prestazioni sessuali offensive o indesiderate
  2. Contatti fisici indesiderati e fastidiosi
  3. Affissione e diffusione, anche in forma elettronica, di materiale pornografico negli ambienti di lavoro e studio universitari
  4. Apprezzamenti verbali a sfondo sessuale sul corpo o sull’orientamento sessuale offensivi e inopportuni
  5. Adozione di criteri sessisti in qualunque tipo di relazione interpersonale
  6. Promesse, esplicite o implicite, di agevolazioni e privilegi o avanzamenti di carriera, lavorativa o di studio in cambio di prestazioni sessuali
  7. Minacce o ritorsioni in seguito al rifiuto di prestazioni sessuali

8. Molestia online

Il termine generico molestia online comprende una serie di comportamenti abusivi perpetrati online come per esempio il cyberbullismo che può comportare minacce o umiliazione in un ambiente online. Con questo termine si vuole indicare la riproduzione di comportamenti abusivi, discriminatori e umilianti nell’ambiente online.

9. Molestia morale

Si definisce tecnicamente molestia morale ogni comportamento aggressivo, ostile e denigratorio nei confronti di una persona, nonché ogni altro comportamento volto a umiliare e a ledere l’integrità psicofisica della persona.

Sono esempi in dottrina di molestie morali i seguenti comportamenti:

  1. Comportamenti lesivi dell’immagine della persona quali offese, intimidazioni, minacce, calunnie, insinuazioni su aspetti legati alla salute e alla qualità professionale, diffusione di notizie riservate o ogni altra azione di discredito della persona
  2. Comportamenti lesivi della professionalità, quali rimozioni da incarichi o trasferimenti immotivati e a scopo persecutorio, minacce di licenziamento ingiustificate, dimissioni forzate, sottostima e critica sistematica, continua e immotivata, esclusione dalla comunicazione istituzionale, attribuzione di compiti molto al di sopra o molto al di sotto delle possibilità professionali o fisiche e in generale azioni che creano demotivazione e sfiducia in sé stessi
  3. Tentativi di emarginazione e isolamento, quali limitazioni della facoltà di espressione, eccessi di controllo, frequenti e immotivati cambiamenti di mansioni con intento persecutorio. È da considerarsi molestia anche ogni forma di ritorsione contro chiunque denunci comportamenti molestanti o ne sia testimone

10. Bullismo

Il bullismo può essere definito come un comportamento offensivo che viola la dignità di una persona o crea un ambiente intimidatorio, ostile, degradante o offensivo, o che umilia o mette in pericolo un individuo o un gruppo. Il bullismo può assumere varie forme, dall’insulto, al sarcasmo, alle prese in giro, alle critiche indesiderate, alle minacce di violenza o di vera e propria violenza fisica. Tali comportamenti possono essere vendicativi, crudeli o maligni. 

11. Discriminazione

Si definisce discriminazione una disparità di considerazione e trattamento delle persone in base a delle loro determinate caratteristiche.

Le caratteristiche protette a partire dalle quali statisticamente si ritiene possa avvenire una discriminazione sono le seguenti:

  1. Età
  2. Disabilità
  3. Sesso
  4. Identità di genere
  5. Riassegnazione del sesso
  6. Orientamento sessuale
  7. Matrimonio o convivenza civile
  8. Razza, Nazionalità, origine etnica
  9. Religione o credo o convinzioni personali
  10. Gravidanza e maternità

Diverse tipologie di discriminazione:

  • Diretta
    Si tratta di un trattamento meno favorevole nei confronti di un individuo a causa delle sue caratteristiche protette
  • Indiretta
    Si verifica nel momento in cui una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una situazione di particolare svantaggio le persone di un determinato gruppo sociale rispetto a persone di un altro, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il conseguimento della finalità stessa siano appropriati e necessari
  • Positiva
    La discriminazione positiva è una disparità di trattamento in favore di chi appartiene a un gruppo marginalizzato e discriminato. Un esempio sono le quote rosa

12. Micro-aggressione

Si definisce micro-aggressione un’interazione o comportamento (sia intenzionale che inconscio) da cui emerge un pregiudizio nei confronti dei gruppi marginalizzati e discriminati. Possono verificarsi casualmente e frequentemente e presentano un certo livello di ambiguità (non si presentano come atti violenti espliciti). 

Una micro-aggressione dipende moltissimo dalla sensibilità e dalla percezione della persona interessata. Chi subisce una micro-aggressione può reagire in maniera molto differente. Proprio per questo riconoscere l’importanza delle micro-aggressioni è un passo importante per praticare il principio dell’ascolto. 

13. Pregiudizio

Si definisce pregiudizio un’opinione preconcetta, capace di far assumere atteggiamenti ingiusti specialmente nell’ambito dei giudizi o dei rapporti sociali.

I pregiudizi sono spesso internalizzati inconsciamente. Può capitare che anche le persone che subiscono il pregiudizio l’abbiano internalizzato, un esempio è il sessismo internalizzato di molte donne che le porta a veicolare messaggi misogini. 

14. Negazione o Negligenza

Nell’ambito sportivo si definisce negazione o negligenza il fallimento di una figura di riferimento un dovere di cura verso l’atleta di fornire un livello minimo di cura all’atleta, che sta causando un danno, permettendo che il danno sia causato, o creando un pericolo imminente di danno.